Redditi on line. Trasparenza o violazione della Privacy?
La pubblicazione in internet degli elenchi dei contribuenti ha scatenato un polverone. Il cittadino sente realmente violata la sua privacy o dovrebbe plaudere al quadro di trasparenza fiscale al quale si ispira l’Agenzia delle Entrate?
Il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti, ritiene ci sia stata una violazione delle norme sulla privacy. Il Codacons ha presentato alla Procura di Roma la richiesta di un maxirisarcimento di 20 miliardi, circa 500 euro per ogni contribuente.
L’Agenzia si difende affermando che la pubblicità degli elenchi è prevista dalla normativa vigente che attribuisce al Direttore dell’Agenzia la fissazione dei termini e delle modalita’ per la formazione e la pubblicazione degli elenchi (pubblicarli su internet è stata, dunque, una valutazione amministrativa assunta dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della sua autonomia).
La ratio della norma è quella di favorire una forma di controllo diffuso da parte dei cittadini rispetto all’adempimento degli obblighi tributari e l’uso di internet sicuramente promuove una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico. (Ci ricordiamo del polverone di un anno e mezzo fa quando furono denunciati personalmente dal viceministro Visco alla procura di Milano dei presunti accessi all’anagrafe tributaria che riguardavano soprattutto i redditi di Romano Prodi ed altri personaggi pubblici? Prendiamo atto di questo cambio di tendenza del Ministero dell’Economia).
Anche quel “tuttologo” di Beppe Grillo ha voluto dire la sua in questa polemica. Secondo il comicamente-politico ligure l’Agenzia delle Entrate pubblicando in internet dei redditi degli italiani avrebbe favorito la criminalità organizzata facilitando il compito nella selezione delle persone da rapire o rapinare.
Molti utenti del suo blog non sono dello stesso parere e hanno criticato questa sua elucubrazione mentale, condivido le perplessità espresse nel commento di Davide R: “Questa è una cazzata. Tanto la mafia già sa tutto senza bisogno di elenchi pubblici. Al massimo NOI possiamo sapere qualche cosa di più. Forse ti dà fastidio che ora si sappia che hai dichiarato quattro milioni di euro?”.
Secondo me conoscere il reddito di tutti è un atto di democrazia, personalmente non ho vergogna del mio reddito, lavoro onestamente e mi pagano per quello che lavoro. Certo non sarei così sereno in questo giudizio per due motivi diametralmente opposti:
1. ho un reddito elevato, ma fa chic e radical chic sembrare uno che sbarca il lunario come la maggior parte degli italiani (è il caso di politici, giornalisti e blogger di successo);
2. dichiaro un reddito da fame ed invece ho una gioielleria avviata, abito in una villa di lusso e giro in porche cayenne (altro che rapimenti della mafia, avrei paura dei controlli della Guardia di Finanza).
Scritto il 8 Maggio 2008 da Gianni di Tacco
Categoria: Politica |






8 Maggio 2008 10:02
Piccole precisazioni:
1) l’Agenzia delle Entrate nel giustificare la pubblicazione dei redditi on-line cita l’ art. 69 del DPR 600/1973 e l’art. 66 del DPR 633/1972. Andando a leggere, anche in maniera distratta i sopra-citati artt., c’è distintamente scritto che sono pubblicati i nominativi dei soggetti i cui redditi sono sottoposti a controlli globali o a sorteggio (c.d. avviso di accertamento). E quindi non è assolutamente prevista DALLA LEGGE la pubblicazione indistinta dei redditi di tutti i cittadini. E quindi, ancora, non è una questione né di buon senso,né di trasparenza, né di criminalità; se le Istituzione sono i primi a non rispettare la legge o ad interpretarla in base a logiche strumentali ai propri bisogni… cosa hanno da pretendere dai cittadini???
2) Avete mai sentito parlare di DPS(Documento programmatico per la Sicurezza) previsto dalla Legge sulla Privacy e che qualsiasi professionista, Ente o Azienda deve annualmente redigere nel momento in cui nello svolgere la propria attività vengano trattati dati sensibili. E poi? Lo Stato, le Istituzioni cosa COERENTEMENTE fanno???
LE LISTE DI PROSCRIZIONE.
8 Maggio 2008 10:44
Carissimo Emanuele,
un miracolo: LA PENSO COME TE!!! Parole sante!!!
Pensa che avevo intenzione di scrivere un post proprio contro questo di G. di Tacco!
Un caro saluto
8 Maggio 2008 14:01
Al contrario di Stefano Errante mi trovo spesso in sintonia con Emanuele, ma non è questo il caso. Rispondo, quindi, alle “piccole precisazioni” di Emanuele che però devo rilevare con rammarico sono imprecise.
1. La citazione dell’art. 69 del DPR 600/73, a cui l’Agenzia delle Entrate fa riferimento, non riguarda i primi commi dell’articolo in argomento, che Emanuele dichiara di aver letto “in maniera distratta”, ma fa riferimento ai seguenti commi 4-5-6-7:
“4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 (34).
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.”
2. Con riguardo poi al DPR 633/72, l’articolo richiamato dall’Agenzia delle Entrate non è il 66 come sicuramente per un refuso ha indicato da Emanuele, ma il 66 bis, ed anche in questo caso il comma da leggere (meglio non distrattamente) non è il primo, ma il secondo:
“2. Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l’ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.”
3. Queste due norme si devono leggere considerando, infine, le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 che integra il Codice dell’Amministrazione Digitale, in vigore dal 1° gennaio 2006) che prevede di utilizzare il mezzo telematico al dine di assicurare la fruibilità dell’informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Tutto ciò rende evidente che la legge prevede il regime di pubblicità di tali elenchi al fine di realizzare un quadro di trasparenza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria in tema di dichiarazioni fiscali – “in claris non fit interpretatio”- e quindi tutto il pistolotto di Emanuele sul rispetto e sulla interpretazione della legge da parte delle Istituzioni viene a cadere visto e considerato che si l’Agenzia delle Entrate si è attenuta alla stretta osservanza della normativa.
Volendo dissertare sull’opportunità sulle questioni di Privacy si deve rilevare che il reddito non rientra nei dati sensibili richiamati da Emanule, che sono quelli “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti politici, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale”. Forse il reddito potrebbe rientrare nei dati personali, ma, ad ogni buon conto, il legislatore ha previsto per questi dati, nello specifico, il regime di pubblicità e quindi ogni ulteriore speculazione dottrinale viene a cadere.
Per concludere vorrei commentare il riferimento alle richiamate “liste di proscrizione” chiedendo a Emanuele e Stefano che differenza intercorre tra un cittadino che fa il suo dovere e denuncia un criminale mafioso ed uno che denuncia un criminale evasore fiscale. Sicuramente se denuncio una delle due succitate categorie criminali sono rispettivamente una spia per i mafiosi ed un sostenitore delle liste di proscrizione per gli evasori, ma in entrambi i casi, invece, il cittadino dovrebbe essere convinto di adempiere ad un suo dovere.
E’ necessario aprire una breccia nell’omertà nel regime del silenzio tanto caro agli evasori e agli elusori per continuare a fare il loro comodo senza essere disturbati da sguardi indiscreti. La pacchia degli evasori deve finire, l’evasione fiscale è un furto di futuro per il nostro Paese che deve diventare “trasparente”.
8 Maggio 2008 19:00
Carissimo Gianni,
grazie per l’ampia ed approfondita replica. Però non capisco per quale motivo non consideri, insieme all’Agenzia delle Entrate, i primi tre commi dell’art.69 del DPR 600/1973. E poi l’art. 66 del DPR 633/1972 parla a chiare lettere di “volume d’affari”, quindi ciò presupporrebbe dei soggetti con partita Iva. E allora perchè vengono pubblicati i redditi anche dei soggetti senza partita Iva?
Non so, e lo dico davvero senza alcuna ironia, è probabile che la mia lettura sia stata realmente distratta, però continuo a vedere delle incongruenze nel giustificare le famose liste con il dispsto combinato dei sopracitati articoli.
Per finire, e lungi da me far alcun genere di “pistolotto”, però diffiderei più di chi dichiara zero (0) che da chi dichiara quattro milioni di Euro.
9 Maggio 2008 09:19
I primi commi della normativa in argomento fanno riferimento a fattispecie differenti. Comunque adesso la questione sarà sicuramente approfondita dalla magistratura e l’interpretazione della Procura di Roma ci illuminerà dissipando ogni ulteriore dubbio.
Proprio al fine di permettere al cittadino di diffidare di chi dichiara zero euro o diecimila euro pur avendo standard di vita elevati la norma prevede questa garanzia di trasparenza.
9 Maggio 2008 10:23
Caro Gianni,
mea culpa. In effetti ad una più attenta lettura dei due articoli in questione, le motivazioni che l’Agenzia delle Entrate adduce hanno un reale fondamento normativo. Vorrei precisare, comunque che nei miei post precedenti io non contestavo la diffussione on-line, bensì proprio la loro creazione.
Comunque, resta il fatto, che mi sembra alquanto anomalo che un vice-Ministro delle Finanze all’indomani di una sconfitta elettorale prenda una decisione così “innovativa”. Si da l’impressione di una vendetta…
O sbaglio?
9 Maggio 2008 19:26
Come direbbe il nostro comune amico, Stefano Errante, il viceministro Visco non è pane da fare ostia, quindi la sua “innovazione” dell’ultimo minuto è leggermente sospetta:).